Chiamatemi romantico, ma io sono ancora uno di quelli che crede nel valore della parola data e delle strette di mano (covid permettendo).

Peraltro poi, per molti giuristi, la stretta di mano rappresenta una delle più antiche forme di contratto, e lo è tutt’ora!

In genere si pensa che per concludere un contratto si debba necessariamente sottoscrivere un documento scritto, eppure tutti noi, nella vita di tutti i giorni, sigliamo figurativamente contratti di continuo, e senza mettere nessuna firma! Pensate ad esempio a quando chiediamo un caffé al bar, o acquistiamo il giornale o clicchiamo sul pulsante “compra” di un sito di e-commerce.

E vi dico di più: il contratto orale, se così lo possiamo chiamare, può essere sì espresso (con una stretta di mano o la richiesta di un caffè in cassa), ma può essere anche tacito ed è tale quando da entrambe le parti c’è evidenza dell’intenzione di arrivare a conclusione (ad esempio quando saliamo su un taxi e chiediamo di andare in aeroporto).

Ora, per nostra fortuna, il rapporto di franchising è regolato da una precisa forma contrattuale regolata dalla legge 129 del 2004, che peraltro prevede qualcosa in più di una stretta di mano (il contratto deve necessariamente avere forma scritta), ma questo non cambia il modo in cui si dovrebbe gestire il rapporto che si va a creare in fase di affiliazione.